Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds referencing an unrelated criminal proceeding.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Gargiulo Giovanni inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant argued for annulment based on legal violations and lack of reasoning, but the court found the grounds were entirely generic. The court determined that the appellant's arguments actually referred to a different criminal case involving Geriaka Dorota Barbara, which the appellate court had already identified as a clerical error with no impact on the actual reasoning regarding Gargiulo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 368, comma 1, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and refer to facts or proceedings unrelated to the case at hand, as such references do not constitute a valid legal objection to the judgment's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARGIULO GIOVANNI nato a VICO EQUENSE il 29/03/1968 avverso la sentenza del 05/03/2020 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Torre Annunziata confermava la sentenza con cui il giudice di pace di Torre Annunziata, in data 5.4.2018, aveva condannato Gargiulo Giovanni alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato ex art. 612, c.p., commesso in danno di Cappiello Armando, in rubrica ascrittogli.
2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché del tutto generico, essendo fondato su censure, che, in realtà, si riferiscono ad altro procedimento penale, quello a carico di Geriaka Dorota Barbara, cui fa riferimento, alle pagine tre e quattro, la stessa sentenza del giudice di appello, il quale, tuttavia, ha precisato che tale riferimento è stato frutto di un errore di scrittura, ininfluente sul contenuto della motivazione relativa alla posizione del Gargiulo, in essa compiutamente esaminata.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19.11.2021. Il Consigliere tensore sid nte DEPOSITATO IN CAN LERIA