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Ordinanza — n. 14584/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal for lack of specific arguments and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14584/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by five defendants inadmissible, rejecting their claims regarding translation rights, the nature of the assault, and statute of limitations. The court ruled that the arguments were merely generic repetitions of those already dismissed at the appellate level without substantive legal critique. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 609, Art. 610 c.p.p.; Appeals must contain specific, reasoned arguments distinct from those previously rejected; generic or merit-based criticisms without engaging the lower court's reasoning result in inadmissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility lack of specific arguments reiteration of rejected grounds statute of limitations defense translation of legal documents procedural costs award appellate review standards diritto di traduzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Cass., Sez. 2, n. 11137 del 20/11/2020
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: KRASNIQI DURIM nato il 28/12/1988 KRASNIQI OSMAN nato il 04/09/1978 KRASNIQI PETRIT nato il 14/08/1989 KRASNIQI BAJRAM nato il 28/08/1985 BYTYCI ILIR nato il 22/08/1977 avverso la sentenza del 14/01/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Brescia confermava la sentenza con cui il tribunale di Brescia, in data 4.7.2011, aveva condannato Krasniqi Durinn, Krasniqi Osman, Krasniqi Petrit, Krasniqi Bajram e Bytyci Ilir , ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui all'art. 588, c.p., loro in rubrica ascritto.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati con due atti di impugnazione, a firma dei loro difensori di fiducia, fondato su motivi ad essi comuni, lamentando:

1) violazione di legge, in ordine alla mancata traduzione del decreto di citazione a giudizio innanzi alla corte di appello (i soli Krasniki Durim, Krasniqi Osman, Krasniqi Petrit, Krasniki Bajram) ;

2) violazione di legge in ordine alla configurabilità del delitto di rissa, posto che gli imputati si sono limitati a difendersi dall'altrui aggressione:

3) la sopravvenuta estinzione per prescrizione del reato.

3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, perché fondati su censure, in parte anche eminentemente di merito e generiche, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione i ricorrenti, in realtà non si confrontano, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

Va solo aggiunto che, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, in tema di diritto alla traduzione degli atti, l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana costituisce una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, se motivata in termini corretti ed esaustivi (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 11137 del 20/11/2020, Rv. 280992). A tali principi si è puntualmente attenuta la corte territoriale, evidenziando come dagli atti gli imputati parlassero la lingua italiana.

Manifestamente infondato, oltre che del tutto generico, appare l'ultimo motivo di ricorso, articolato dall'avv. Luca Crotti, in quanto il termine di prescrizione, trattandosi di fatti commessi il 19.7.2008, nella sua estensione massima, si sarebbe perento solo dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado, intervenuta il 14.1.2016, che, in considerazione della inammissibilità originaria degli altri motivi, ha determinato la cristallizzazione dell'affermazione di responsabilità dei prevenuti in quella data.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19.11.2021. Il Consigliere Este e Ifsidente \ DEPOSITATO IN