Ordinanza — n. 14583/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIUFFRE MANUEL nato a CASALMAGGIORE il 06/12/1996 YMERI GIOVANNI nato a VIADANA il 03/02/1992 avverso la sentenza del 22/02/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Brescia confermava la sentenza con cui il tribunale di Cremona, in data 5.4.2017, aveva condannato Giuffrè Manuel e Ymeri Giovanni, ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625, co. 1, n.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 14583/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati con un unico atto di impugnazione, fondato su motivi ad essi comuni, lamentando violazione di legge, in ordine alla mancata qualificazione dei fatti per cui si procede ex art. 56, c.p.; al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), c.p.; alla dosimetria della pena e alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIUFFRE MANUEL nato a CASALMAGGIORE il 06/12/1996 YMERI GIOVANNI nato a VIADANA il 03/02/1992 avverso la sentenza del 22/02/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Brescia confermava la sentenza con cui il tribunale di Cremona, in data 5.4.2017, aveva condannato Giuffrè Manuel e Ymeri Giovanni, ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625, co. 1, n.
2) e n. 7), ritenuto in sentenza.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati con un unico atto di impugnazione, fondato su motivi ad essi comuni, lamentando violazione di legge, in ordine alla mancata qualificazione dei fatti per cui si procede ex art. 56, c.p.; al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), c.p.; alla dosimetria della pena e alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, perché fondati su censure eminentemente di merito e generiche, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione i ricorrenti, in realtà non si confrontano, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19.11.2021. Il Consiglire 5tA ensore Il 1 de e DEPOSITATO IN CALLERIA oggi,