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Ordinanza — n. 14578/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific legal arguments and factual elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14578/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the appellant. The appellant complained of a lack of motivation, but the court found the arguments merely referenced the lower court's decision without specifying the exact legal or factual issues requiring review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if its grounds are generic, failing to precisely articulate the specific legal errors or factual elements requiring judicial review.

Parole chiave

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generic grounds inadmissibility lack of specific arguments cassation appeal rejection procedural costs award omitted motivation complaint motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, c.p.p.
Art. 616, comma 1, c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. III, 4.11.2014, n. 35964
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CENA VALENTINA nato a MONCALIERI il 11/07/1970 avverso la sentenza del 15/10/2018 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino confermava la sentenza con cui il tribunale di Torino, in data 10.5.2011, aveva condannato Cena Valentina alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto aggravato in concorso ascrittole nel capo B) dell'imputazione.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando vizio di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per evidente genericità dei motivi su cui si fonda, dovendosi ribadire, al riguardo, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi, come nel caso in esame, si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr., ex plurimis, Cass., sez. III, 4.11.2014, n. 35964, rv. 264879).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19.11.2021. Il Consigliere , pnsore ksid9.nte DEPOSITATO IN CAN "L