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Ordinanza — n. 14576/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to preclusion of re-evaluating evidence by the Supreme Court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14576/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower courts inadequately evaluated evidence derived from surveillance footage, claiming a violation of the right to defense. The Court rejected this, ruling that the Supreme Court is precluded from re-evaluating or reinterpreting the evidence assessed by the trial judges, as such functions belong exclusively to the lower courts.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: The Supreme Court is precluded from re-evaluating the evidence assessed by the lower courts; appeals based on a mere alternative reading or re-interpretation of the proof record are inadmissible.

Parole chiave

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preclusion of re-evaluation inadmissibility of appeal surveillance footage evidence right to defense procedural costs and fine esame e criteri di identificazione prove acquisite tramite sorveglianza accertamento dell'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n.
Art. 616, c.p.p.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289
Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018
10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv.
Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012
273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv.
Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019
253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEBBIATI ISMAELE nato a LUCCA il 13/12/1997 avverso la sentenza del 27/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Firenze confermava la sentenza con cui il tribunale di Lucca, in data 23.4.2018, aveva condannato Lebbiati Ismaele, in relazione ai reati in rubrica ascrittigli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione, con riferimento alla inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte dei giudici di merito, in ordine al riconoscimento dell'imputato operato dagli organi investigativi, attraverso la visione dei fotogrammi estrapolati dal circuito di sorveglianza.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni. Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19.11.2021. Il Consigliere E sore Il r 'dente