Ordinanza — n. 14508/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SALVATO GIOVANNI nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 11/11/1998 IMPARATO FERDINANDO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 07/08/1992 LONGOBARDI ANTONIO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 26/04/1973 STAIANO CARMINE nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 07/01/1997 avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIclat-e-avviszratte-pefti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Salvato Giovanni, Imparato Ferdinando, Longobardi Antonio, Staiano Carmine per mezzo dei rispettivi difensori, impugnano la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli, su concorde richiesta delle parti e preso atto della rinuncia ai motivi di appello, ha ridotto la pena, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in ordine ai delitti di resistenza e lesioni.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14508/2022 — snpen · Corte di Cassazione: I proposti ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, non essendo gli stessi esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SALVATO GIOVANNI nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 11/11/1998 IMPARATO FERDINANDO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 07/08/1992 LONGOBARDI ANTONIO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 26/04/1973 STAIANO CARMINE nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 07/01/1997 avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIclat-e-avviszratte-pefti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Salvato Giovanni, Imparato Ferdinando, Longobardi Antonio, Staiano Carmine per mezzo dei rispettivi difensori, impugnano la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli, su concorde richiesta delle parti e preso atto della rinuncia ai motivi di appello, ha ridotto la pena, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in ordine ai delitti di resistenza e lesioni.
2. I ricorrenti denunciano, rispettivamente, vizi di motivazione in ordine al bilanciamento delle attenuanti generiche (Salvato), violazione dell'art. 61 n. 5 e 29 cod. pen. (Imparato), omessa motivazione e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Longobardi), violazione di legge e vizi di motivazione (Staiano).
3. I proposti ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, non essendo gli stessi esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
4. Il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull'entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiunta dell'impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che l'accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall'art. 599-bis cod. proc. pen., operazione nel caso compiuta attraverso il richiamo alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena.
5. I ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili con procedura de plano e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma ciascuno in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022. Il Consigliere estensore Il Presid t Antonio Costantini Pierluigi Di Stefano DEPOSITATO TI • o/44