Italian Court dismisses appeal as generic and unfounded regarding notification system and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible for being generic and manifestly unfounded. The appellant challenged the notification system via PEC and the sentencing, arguing violations of defense rights and excessive penalties. The court rejected these claims, noting the constitutional challenge was unfounded due to the fiduciary relationship with counsel and that the substantive arguments were already adequately examined and dismissed by the lower courts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic or manifestly unfounded challenges to procedural measures or sentencing are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLETANO PAOLO nato a NAPOLI il 07/07/1988 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati; ritenuta manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 83 d.l. n. 18/2020 relativamente al sistema di notificazione degli avvisi agli imputati presso i difensori mediante pec, dettato dall'emergenza pandemica e dalla necessità di limitare la mobilità, non lesivo del diritto di difesa dell'imputato in ragione del rapporto fiduciario e di rappresentanza spettante al difensore; rilevata l'assoluta genericità dei motivi sull'affermazione di responsabilità e sulla determinazione della pena, riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 2 sulla materialità della condotta e sul dolo, sulla esclusione della recidiva e sulla determinazione della pena nel minimo con riduzione per le riconosciute attenuanti generiche, stante l'occasionalità del fatto); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il consig re Il Presidente Anna cuoio Pierluigi Di Stefano DEPOSITATO IN CA. ELLERIA 1