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Ordinanza — n. 14505/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and unfounded, rejecting claims of minor offense and statutory mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14505/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for statutory mitigation and minor offense status, but the lower court had already thoroughly examined and rejected these grounds. The Supreme Court affirmed this decision, ruling the appeal was merely a reproduction of previously dismissed arguments without new merit.

Regesto Legislator

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Art. 385, comma 4, cod. pen.; An appeal is inadmissible if it is proposed for generic and manifestly unfounded reasons, merely reproducing profiles of censure already adequately examined and dismissed with correct legal arguments by the trial judges.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds manifestly unfounded statutory mitigation minor offense procedural costs Cassazione aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 385, comma 4, cod. pen.
3 sulla insussistenza dei presupposti per l'applicabilità della scriminante di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen.; pag.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANFARILLI CLAUDIA nato a FROSINONE il 17/10/1981 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati, meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 3 sulla insussistenza dei presupposti per l'applicabilità della scriminante di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen.; pag. 4 per l'esclusione della particolare tenuità del fatto, ritenuto invece, di non minima offensività); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il consigliere stensore Il Presidente Anna Cris olo Pierlti Di Stefano DEPOS!TATO 1N CA