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Ordinanza — n. 14504/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds, citing established case law on sufficient reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14504/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to generic and unfounded grounds. The appellant argued against a lower court's denial, but the court noted that existing precedent requires only reference to decisive elements like the gravity of escape episodes and prior criminal record. Consequently, the court ruled that the lower judge's reasoning was sufficient and the appeal failed to meet admissibility standards.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and manifestly unfounded, as the court need only reference decisive elements like the gravity of the offense and prior record.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds manifestly unfounded sufficient reasoning criminal procedure appeal dismissal prior criminal record recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALIDO FRANCESCO nato a NAPOLI il 27/06/1992 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo generico e manifestamente infondato, atteso che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel motivare il diniego è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nella specie (v. pag. 5 per il rilievo assorbente attribuito alla gravità del fatto per i due episodi di evasione commessi, ai numerosi precedenti penali, anche allarmanti, dell'imputato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il consigliere tensore Il nresidente Anna Cris olo Pierluigi Di Stefano DE