Ordinanza — n. 14503/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVALLONE MASSIMO nato a NAPOLI il 31/08/1969 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo generico e manifestamente infondato, risolvendosi la censura in una critica all'esercizio del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena e nel giudizio di equivalenza espresso tra attenuanti generiche e recidiva, nella specie giustificato e sorretto da motivazione congrua, che attribuisce rilievo alla entità non minima del fatto e alle modalità della condotta, tenuto anche conto della genericità della richiesta di esclusione della recidiva- meramente affermata, ma non argomentata- nell'atto di appello ( pag.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 14503/2022 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVALLONE MASSIMO nato a NAPOLI il 31/08/1969 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo generico e manifestamente infondato, risolvendosi la censura in una critica all'esercizio del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena e nel giudizio di equivalenza espresso tra attenuanti generiche e recidiva, nella specie giustificato e sorretto da motivazione congrua, che attribuisce rilievo alla entità non minima del fatto e alle modalità della condotta, tenuto anche conto della genericità della richiesta di esclusione della recidiva- meramente affermata, ma non argomentata- nell'atto di appello ( pag.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVALLONE MASSIMO nato a NAPOLI il 31/08/1969 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo generico e manifestamente infondato, risolvendosi la censura in una critica all'esercizio del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena e nel giudizio di equivalenza espresso tra attenuanti generiche e recidiva, nella specie giustificato e sorretto da motivazione congrua, che attribuisce rilievo alla entità non minima del fatto e alle modalità della condotta, tenuto anche conto della genericità della richiesta di esclusione della recidiva- meramente affermata, ma non argomentata- nell'atto di appello ( pag.
3) e del lieve scostamento dal minimo edittale in ragione della trasgressività dimostrata dall'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il consiglier estensore Il Presidente Anna C uolo Pierluip Di Stefano DEPOSITATO IN CAN RIA 1 3 A 2 '