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Ordinanza — n. 14503/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14503/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14503/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVALLONE MASSIMO nato a NAPOLI il 31/08/1969 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo generico e manifestamente infondato, risolvendosi la censura in una critica all'esercizio del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena e nel giudizio di equivalenza espresso tra attenuanti generiche e recidiva, nella specie giustificato e sorretto da motivazione congrua, che attribuisce rilievo alla entità non minima del fatto e alle modalità della condotta, tenuto anche conto della genericità della richiesta di esclusione della recidiva- meramente affermata, ma non argomentata- nell'atto di appello ( pag.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14503/2022 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVALLONE MASSIMO nato a NAPOLI il 31/08/1969 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo generico e manifestamente infondato, risolvendosi la censura in una critica all'esercizio del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena e nel giudizio di equivalenza espresso tra attenuanti generiche e recidiva, nella specie giustificato e sorretto da motivazione congrua, che attribuisce rilievo alla entità non minima del fatto e alle modalità della condotta, tenuto anche conto della genericità della richiesta di esclusione della recidiva- meramente affermata, ma non argomentata- nell'atto di appello ( pag.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione riesame dell'entità pena modalità di calcolo dell'ammenda revisione della sentenza penale sanzione sostitutiva adeguamento della pena
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVALLONE MASSIMO nato a NAPOLI il 31/08/1969 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo generico e manifestamente infondato, risolvendosi la censura in una critica all'esercizio del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena e nel giudizio di equivalenza espresso tra attenuanti generiche e recidiva, nella specie giustificato e sorretto da motivazione congrua, che attribuisce rilievo alla entità non minima del fatto e alle modalità della condotta, tenuto anche conto della genericità della richiesta di esclusione della recidiva- meramente affermata, ma non argomentata- nell'atto di appello ( pag.

3) e del lieve scostamento dal minimo edittale in ragione della trasgressività dimostrata dall'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il consiglier estensore Il Presidente Anna C uolo Pierluip Di Stefano DEPOSITATO IN CAN RIA 1 3 A 2 '