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Ordinanza — n. 14501/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14501/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14501/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIVITERA GIOVANNI MATTEO nato a CATANIA il 08/06/1967 avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIArdato avviso alle partij,) /1 udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non deducibile; rilevato che ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17, la rinuncia ai motivi di merito con concordato sulla pena, per l'effetto devolutivo dell'appello, limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non rinunciati, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art.610, comma 5- bis, cod. proc. pen. con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14501/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17, la rinuncia ai motivi di merito con concordato sulla pena, per l'effetto devolutivo dell'appello, limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non rinunciati, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art.610, comma 5- bis, cod. proc. pen. con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

Parole chiave

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remissione della pena attenuazione libera della pena abbandono del procedimento penale condono delle spese procedurali rinuncia al reddito riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIVITERA GIOVANNI MATTEO nato a CATANIA il 08/06/1967 avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIArdato avviso alle partij,) /1 udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non deducibile; rilevato che ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17, la rinuncia ai motivi di merito con concordato sulla pena, per l'effetto devolutivo dell'appello, limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non rinunciati, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art.610, comma 5- bis, cod. proc. pen. con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il consigli estensore Il Presidente Anna C 1 cuoio Pierlu,i Di Stefano DEPOSITATO IN C ELLER/A 13.4