Criminal appeal dismissed for being merely repetitive of already rejected arguments regarding cohabitation and sentencing exclusion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of responsibility under Article 379 of the Penal Code and the non-application of Article 384, which excludes liability for cohabitants. The court ruled that these arguments were merely repetitive of previously rejected contentions regarding the lack of proven cohabitation versus a mere sentimental relationship.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 379, 384 cod. pen.; The appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance regarding the factual prerequisites for sentencing exclusion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STOICA FLORENTINA CLARA nato il 12/08/1981 avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 379 cod. pen. e la mancata applicazione dell'art. 384 cod. pen. è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 4-7 ove si ritiene non provata la convivenza tra gli imputati, quale presupposto essenziale per l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 384 cod. pen. anche al convivente di fatto, ritenendo provata solo una relazione sentimentale); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il consiglier estensore Il Presidente Anna Cr&cuolo Pierluigi qi Stefano DEPOSITATO IN CANCE