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Ordinanza — n. 14496/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against conviction for insult and recidivism as arguments are merely repetitive.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14496/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeals filed by Chef Redouane and Chef Yassine inadmissible. The appellants contested the court's reasoning regarding the severity of insults and the finding of recidivism. The Supreme Court ruled that these arguments were merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the lower courts with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals that merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance without presenting new grounds are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals repetitive arguments recidivism finding insult offense Corte di Cassazione oltraggio alla corte minaccia all'ordine pubblico violenza o minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CHEF REDOUANE nato il 26/08/1990 CHEF YASSINE nato il 03/06/1986 avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità di Chef Yassine per il reato di oltraggio e della ritenuta recidiva contestata a Chef Redouane sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 1-2 sulla portata offensiva delle espressioni utilizzate da Chef Yassine e sul riconoscimento della sussistenza della recidiva, ritenuta espressione di maggiore colpevolezza o pericolosità sociale in relazione al reato commesso alla luce dei precedenti specifici per resistenza e oltraggio); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il consigliere estensore Il Presidente Anna Criscuol Pierluigi Di Stefano DEPOSITATO IN C ELLERIA