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Ordinanza — n. 14495/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14495/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14495/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARIOTTI SIMONE nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 27/06/1981 avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di equivalenza- e non di prevalenza- tra attenuanti generiche e recidiva reiterata sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 2-3 ove si ritiene non rilevante e manifestamente infondata la questione di costituzionalità riproposta nel ricorso e già ritenuta manifestamente infondata da Sez. 6, n. 16487 del 23 marzo 2017, Rv 269522); considerato che tale valutazione è stata ribadita da Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14495/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 2-3 ove si ritiene non rilevante e manifestamente infondata la questione di costituzionalità riproposta nel ricorso e già ritenuta manifestamente infondata da Sez. 6, n. 16487 del 23 marzo 2017, Rv 269522); considerato che tale valutazione è stata ribadita da Sez.

Parole chiave

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recidiva motivazione inadeguata delle censure costituzionali riesame dell'entità pena disturbo depressivo ricorrente spesa periodica principio di irretroattività
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARIOTTI SIMONE nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 27/06/1981 avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di equivalenza- e non di prevalenza- tra attenuanti generiche e recidiva reiterata sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 2-3 ove si ritiene non rilevante e manifestamente infondata la questione di costituzionalità riproposta nel ricorso e già ritenuta manifestamente infondata da Sez. 6, n. 16487 del 23 marzo 2017, Rv 269522); considerato che tale valutazione è stata ribadita da Sez.

U, n. 42414 del 29/04/2021, Cena, Rv. 282096, che reputa non irragionevole la disciplina dettata dall'art. 69, quarto comma, cod. pen., che non consente una valutazione di prevalenza delle circostanze attenuanti, ma solo di minusvalenza o equivalenza, atteso che non sussiste alcun automatismo nel riconoscimento della sussistenza della recidiva, la quale non corrisponde ad un mero status desumibile dal certificato penale, ma rappresenta una concreta espressione di una maggiore colpevolezza o pericolosità sociale in relazione al reato commesso, ove ritenuta sussistente dal giudice; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il consiglier! stensore Zi Il Presidente Anna Cris o Pierluigl-Di Stefano DEFOSITATO IN CA NC 1A oggi 1 3 A4