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Ordinanza — n. 14494/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as arguments merely reproduce merits court's already decided censorship points.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14494/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of responsibility for the crime of resistance, arguing against the characterization of the conduct. The court ruled that the appeal's arguments were merely repetitive of the merits court's already established legal reasoning regarding the lack of insulting expressions or conduct damaging to public officials' prestige.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of the legal reasoning already adequately examined and dismissed by the court of first instance on the merits.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive arguments resistance crime public official prestige Cassazione ordinanza sanzione disciplinare minaccia all'ordine pubblico impedimento di un atto dell'autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIGUORI MICHELANGELO nato a TERRANOVA DA SIBARI il 09/11/1982 avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 3 ove si esclude che la condotta possa integrare il reato di oltraggio a pubblico ufficiale in mancanza di espressioni ingiuriose o condotte lesive del prestigio dei pubblici ufficiali presenti, essendo la condotta minacciosa reattiva e diretta ad opporsi alle contestazioni disciplinari mossegli); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il consigliere estensore Il Presidente Anna Cscuolo PierlLiii Di Stefano DEPOS 7,470 IN C • LLE-RIA - t oggi 1 3 A 022 IL CA