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Ordinanza — n. 14491/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as arguments merely reproduce merits court's already decided legal points.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14491/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the conviction for aggravated fraud and resistance to a public official, but the court found these arguments were merely repetitive of points already thoroughly examined and rejected by the lower court. Consequently, the court ruled that the appeal offered no new legal grounds to warrant further review.

Regesto Legislator

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Art. 61 n. 5 cod. pen.; Art. 364 c.p.c.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments merits review aggravated fraud resistance to official procedural costs Cassation jurisdiction truffa aggravata

Disposizioni normative citate

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Art. 61 n. 5 cod. pen.
3 -4 relativamente alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n.
Art. 364 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVITTI SALVATORE nato a NAPOLI il 03/12/1969 avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per i reati di truffa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 3 -4 relativamente alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. e agli indicatori della condizione di vulnerabilità della persona offesa, di cui l'imputato ha approfittato; alla sussistenza della recidiva contestata, fondata sui precedenti omogenei e sulle insidiose modalità della condotta e al diniego delle attenuanti generiche, stante il rilievo assorbente attribuito ai precedenti numerosi, gravi e specifici per truffa- ben 11 condanne-); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il consigli"- estensore Il Presidente Anna Cr/scuolo Pierlufgi bi Stefano UEPOSITATO IN CA -L.L :F11A 1 n; oggl . 1 • 2.,;(k,'..‘,.. - 02