Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14490/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14490/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14490/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSIO SALVATORE nato a BRESCIA il 24/06/1972 avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag.4-6 relativamente alla qualifica di incaricato di pubblico servizio dell'infermiere e alla natura pubblica dell'attività di servizio in corso; alla irrilevanza dell'effettivo impedimento dell'azione del pubblico ufficiale per effetto della condotta oppositiva; alla gravità del fatto e delle conseguenze lesive, all'intensità del dolo, ostative all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen.; v. pag. 7 sulla ritenuta recidiva reiterata specifica infraquinquennale e sul giudizio di pericolosità fondato sulle modalità e sul luogo dell'azione); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 14490/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag.4-6 relativamente alla qualifica di incaricato di pubblico servizio dell'infermiere e alla natura pubblica dell'attività di servizio in corso; alla irrilevanza dell'effettivo impedimento dell'azione del pubblico ufficiale per effetto della condotta oppositiva; alla gravità del fatto e delle conseguenze lesive, all'intensità del dolo, ostative all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen.; v. pag. 7 sulla ritenuta recidiva reiterata specifica infraquinquennale e sul giudizio di pericolosità fondato sulle modalità e sul luogo dell'azione); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

Parole chiave

Generato dall'IA
impedimento di un atto dell'autorità inidoneità medica reati contro la pubblica autorità ricusazione del pubblico ministero disobbedienza alla decisione dell'autorità oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 337 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSIO SALVATORE nato a BRESCIA il 24/06/1972 avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag.4-6 relativamente alla qualifica di incaricato di pubblico servizio dell'infermiere e alla natura pubblica dell'attività di servizio in corso; alla irrilevanza dell'effettivo impedimento dell'azione del pubblico ufficiale per effetto della condotta oppositiva; alla gravità del fatto e delle conseguenze lesive, all'intensità del dolo, ostative all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen.; v. pag. 7 sulla ritenuta recidiva reiterata specifica infraquinquennale e sul giudizio di pericolosità fondato sulle modalità e sul luogo dell'azione); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il consigliere stensore Il Pres\dente Anna Crisc Pierluigi Di'-Stefano ogg