Ordinanza — n. 14489/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAMEL MOHAMED CHARIF nato a DUNKERQUE NORD( FRANCIA) il 27/03/1990 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 341 bis cod. pen. sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag.3-4 relativamente alla presenza di più persone e alla non indispensabilità della percezione delle offese dai presenti, essendo sufficiente la mera potenzialità della percezione delle stesse); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 341 bis cod. pen; Ordinanza — n. 14489/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 341 bis cod. pen. sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag.3-4 relativamente alla presenza di più persone e alla non indispensabilità della percezione delle offese dai presenti, essendo sufficiente la mera potenzialità della percezione delle stesse); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAMEL MOHAMED CHARIF nato a DUNKERQUE NORD( FRANCIA) il 27/03/1990 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 341 bis cod. pen. sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag.3-4 relativamente alla presenza di più persone e alla non indispensabilità della percezione delle offese dai presenti, essendo sufficiente la mera potenzialità della percezione delle stesse); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il consigliere estensore Il Presidente Anna Cris uolo Pierl Stefano DEPOSITATO IN CA