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Ordinanza — n. 14489/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14489/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14489/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAMEL MOHAMED CHARIF nato a DUNKERQUE NORD( FRANCIA) il 27/03/1990 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 341 bis cod. pen. sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag.3-4 relativamente alla presenza di più persone e alla non indispensabilità della percezione delle offese dai presenti, essendo sufficiente la mera potenzialità della percezione delle stesse); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

Regesto Legislator

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art. 341 bis cod. pen; Ordinanza — n. 14489/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 341 bis cod. pen. sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag.3-4 relativamente alla presenza di più persone e alla non indispensabilità della percezione delle offese dai presenti, essendo sufficiente la mera potenzialità della percezione delle stesse); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

Parole chiave

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oltraggio alla corte ingiuria reati contro la pubblica autorità violazione dell'ordine pubblico concussione risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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art. 341 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAMEL MOHAMED CHARIF nato a DUNKERQUE NORD( FRANCIA) il 27/03/1990 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 341 bis cod. pen. sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag.3-4 relativamente alla presenza di più persone e alla non indispensabilità della percezione delle offese dai presenti, essendo sufficiente la mera potenzialità della percezione delle stesse); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il consigliere estensore Il Presidente Anna Cris uolo Pierl Stefano DEPOSITATO IN CA