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Ordinanza — n. 14484/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14484/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14484/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PHAM HOANG THIEN TAM nato il 30/07/1975 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 348 cod. pen. sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag.5-6 sulla utilizzabilità della testimonianza Miggiano, credibile e non generica, e della dichiarazione de relato della teste Gambarini, convergenti sull'attività abusivamente svolta dall'imputata); ritenuto che la richiesta di liquidazione delle spese del grado avanzata dalla parte civile deve essere rigettata, tenuto conto che la memoria depositata non contiene elementi di contrasto della pretesa dell'imputato, ultronei rispetto al preliminare vaglio di inammissibilità, tali da offrire un utile contributo alla definizione del procedimento (Sez.7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974;

Regesto Legislator

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art. 348 cod. pen; Ordinanza — n. 14484/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 348 cod. pen. sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag.5-6 sulla utilizzabilità della testimonianza Miggiano, credibile e non generica, e della dichiarazione de relato della teste Gambarini, convergenti sull'attività abusivamente svolta dall'imputata); ritenuto che la richiesta di liquidazione delle spese del grado avanzata dalla parte civile deve essere rigettata, tenuto conto che la memoria depositata non contiene elementi di contrasto della pretesa dell'imputato, ultronei rispetto al preliminare vaglio di inammissibilità, tali da offrire un utile contributo alla definizione del procedimento (Sez.7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974;

Parole chiave

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ripetibili dell'avvocato rimborso delle spese condono delle spese procedurali spese professionali costi della perizia concussione

Disposizioni normative citate

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art. 348 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PHAM HOANG THIEN TAM nato il 30/07/1975 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 348 cod. pen. sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag.5-6 sulla utilizzabilità della testimonianza Miggiano, credibile e non generica, e della dichiarazione de relato della teste Gambarini, convergenti sull'attività abusivamente svolta dall'imputata); ritenuto che la richiesta di liquidazione delle spese del grado avanzata dalla parte civile deve essere rigettata, tenuto conto che la memoria depositata non contiene elementi di contrasto della pretesa dell'imputato, ultronei rispetto al preliminare vaglio di inammissibilità, tali da offrire un utile contributo alla definizione del procedimento (Sez.7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974;

Sez. 7, ord. n. 11064 del 07/02/2019); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il consiglier estensore Il Presidente Anna Crisguolo Pierlui Di Stefano DEPC9I-TATO SN CANCEL