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Ordinanza — n. 14480/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14480/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14480/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARSIGLIO ILARIA nato a ALESSANDRIA il 24/07/1977 avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOj_.? tdato avviso alle parti; u ita a re azione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputata; considerato infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto unicamente dall'imputato, che lo ha personalmente redatto, è inammissibile come affermato da questa Corte (Sez.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14480/2022 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., che espressamente richiama l'art. 591, comma 1 lett.

Parole chiave

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diritto di essere sentito difetto di legittimazione del ministero pubblico diritto a un difensore legittimazione a contestare licenza censure procedurali requisito della firma autografa

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARSIGLIO ILARIA nato a ALESSANDRIA il 24/07/1977 avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOj_.? tdato avviso alle parti; u ita a re azione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputata; considerato infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto unicamente dall'imputato, che lo ha personalmente redatto, è inammissibile come affermato da questa Corte (Sez.

U, n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., che espressamente richiama l'art. 591, comma 1 lett.

a) cod. proc. pen., limitatamente al difetto di legittimazione, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 m rzo 2022 Il consig re estensore Il Residente Anna cuoio Pierluiyiri Stefano DEPOSITATO IN CANC LERIA