Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally drafted and signed it instead of a registered defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because it was personally drafted and signed by the defendant rather than a registered defense attorney. The defendant argued for the review of the lower court's judgment, but the court noted that under the Criminal Procedure Code, such documents must be signed by a qualified lawyer to avoid rejection. Consequently, the appeal was rejected immediately, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.: Appeals and new memoranda must be signed by a defense attorney registered with the Court of Cassation; failure to comply renders the appeal inadmissible without formalities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MUNNO MAURIZIO nato a TORINO il 29/01/1975 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle sarti• udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato; considerato infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto unicamente dall'imputato, che lo ha personalmente redatto, è inammissibile come affermato da questa Corte (Sez.
U, n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., che espressamente richiama l'art. 591, comma 1 lett.
a) cod. proc. pen., limitatamente al difetto di legittimazione, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il consigliere stensore Il Presidente Anna Cris lo PierluigiINStefano DEPOSITA911 ELLER1A 22