Cassation court dismisses appeal regarding irreperibility declaration and service of process errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The lower court had already thoroughly examined arguments concerning the completeness of search efforts, the accuracy of the provided address, and the validity of the irreperibility decree. The court found the first ground merely repetitive of previously rejected legal points and the second ground entirely unfounded given the procedural history and the presence of the defense attorney at the subsequent hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 159 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of issues already adequately examined and dismissed by the lower courts with correct legal reasoning, or if they are entirely unfounded based on the established procedural record.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BROTAC FLORENTINA RAMONA nato il 04/07/1986 avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il primo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag.4-5 sulla completezza delle ricerche effettuate per rintracciare l'imputata, dichiarata irreperibile sin dal primo grado; sulla inidoneità dell'indirizzo indicato all'atto della scarcerazione in altro procedimento e comunque, risultato non corrispondente alla reale residenza anagrafica dell'imputata; sulla correttezza del decreto di irreperibilità emesso il 9 giugno 2021 e relative notificazioni ex art. 159 cod. proc. pen.); rilevato che il secondo motivo è del tutto infondato, atteso che all'udienza del 9 giugno 2021, proveniente da rinvio, la Corte, preso atto dell'assenza del difensore e dell'esito negativo delle ricerche già disposte, dichiarò l'irreperibilità dell'imputata e ne dispose la notificazione presso il difensore per l'udienza del 20 settembre 2021, svoltasi alla presenza del difensore; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il consigliere e ensore Il P s