Italian court dismisses appeal as arguments merely restate facts and propose alternative fact reconstructions rather than legal violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly applied the law regarding resistance and failed to recognize an exemption from liability. The court rejected these claims, ruling that the arguments were not formal legal violations but rather alternative factual reconstructions and re-evaluations of evidence already properly assessed by the trial judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393 bis cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: An appeal challenging a conviction for resistance is inadmissible if the grounds merely propose an alternative reconstruction of facts and a revaluation of evidence rather than formally denouncing a violation or erroneous application of the law.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORCHID OSSAMA nato il 15/09/1997 avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza, non sono deducibili perché solo formalmente denunciano la violazione e l'erronea applicazione della legge, in realtà, propongono una ricostruzione alternativa dei fatti e una rivalutazione delle prove; considerato, inoltre, che detti motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag.4-5 sulla non configurabilità dell'esimente di cui all'art. 393 bis cod. pen. in assenza di azione arbitraria degli operanti, limitatisi a richiedere l'esibizione dei documenti di identità; sull'arresto conseguente non alla mancata esibizione dei documenti ma alla violenza posta in essere; sulla insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. per la gravità della condotta e la non occasionalità della stessa- oltre alla commissione dei reati violando l'obbligo di dimora e alle conseguenze lesive subite dagli operanti, v. pag.3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il consigliere estensore Il Prsidente Anna cuoio Pierluigi\\Di Ste