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Ordinanza — n. 14475/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally drafted and signed the petition without a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14475/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because it was personally drafted and signed by the defendant without representation by a qualified lawyer. The defendant argued for the constitutionality of the requirement for legal representation, but the court found this argument unfounded. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 103/2017: The requirement for criminal appeals to be signed by a qualified lawyer is a valid legislative discretion that does not infringe upon the right to defense or constitutional guarantees.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility mandatory legal representation qualified lawyer requirement personal drafting of petition court costs and fine difetto di sottoscrizione allegazioni insufficientemente motivate memoria illeggibile

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Law n. 103 of 2017
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272010); ritenuto pertanto, che va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., che espressamente richiama l'art.
Art. 591, comma 1 lett. a) cod. proc. pen.
pen., che espressamente richiama l'art. 591, comma 1 lett.
art. 613 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21 dicembre 2017, Aiello
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARROUCH SAID nato il 26/03/1974 avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; usia a relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato; considerato infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e í motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto unicamente dall'imputato, che lo ha personalmente redatto, è inammissibile come affermato da questa Corte, che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, rientrando nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto pertanto, che va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., che espressamente richiama l'art. 591, comma 1 lett.

a) cod. proc. pen., limitatamente al difetto di legittimazione, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il consigliere estensore