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Ordinanza — n. 14474/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14474/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14474/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GLORIA SALVATORE nato a TORINO il 15/03/1977 avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 5-6 relativamente alla consapevolezza della qualifica del p.u., che aveva esibito il tesserino, alla esclusione della natura arbitraria dell'intervento del p.u., fermatosi per prestare soccorso e identificare i soggetti coinvolti nel sinistro, alla aggressione ingiustificata compiuta dal ricorrente); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il consigliere stensore Il Presidente Anna Crisc do n Pierlu\gi Di Stefano ---"rrATO IN CA LERIA DE, • oggi, ------- n13 1

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 14474/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen., sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 5-6 relativamente alla consapevolezza della qualifica del p.u., che aveva esibito il tesserino, alla esclusione della natura arbitraria dell'intervento del p.u., fermatosi per prestare soccorso e identificare i soggetti coinvolti nel sinistro, alla aggressione ingiustificata compiuta dal ricorrente); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il consigliere stensore Il Presidente Anna Crisc do n Pierlu\gi Di Stefano ---"rrATO IN CA LERIA DE, • oggi, ------- n13 1

Parole chiave

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reati contro la pubblica autorità infrazione alle norme della circolazione abbandono del procedimento per infrazione stradale impedimento di un atto dell'autorità perturbamento della circolazione pubblica minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
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