Ordinanza — n. 14474/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GLORIA SALVATORE nato a TORINO il 15/03/1977 avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 5-6 relativamente alla consapevolezza della qualifica del p.u., che aveva esibito il tesserino, alla esclusione della natura arbitraria dell'intervento del p.u., fermatosi per prestare soccorso e identificare i soggetti coinvolti nel sinistro, alla aggressione ingiustificata compiuta dal ricorrente); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il consigliere stensore Il Presidente Anna Crisc do n Pierlu\gi Di Stefano ---"rrATO IN CA LERIA DE, • oggi, ------- n13 1
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 14474/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen., sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 5-6 relativamente alla consapevolezza della qualifica del p.u., che aveva esibito il tesserino, alla esclusione della natura arbitraria dell'intervento del p.u., fermatosi per prestare soccorso e identificare i soggetti coinvolti nel sinistro, alla aggressione ingiustificata compiuta dal ricorrente); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il consigliere stensore Il Presidente Anna Crisc do n Pierlu\gi Di Stefano ---"rrATO IN CA LERIA DE, • oggi, ------- n13 1