Cassation court dismisses appeal as it merely repeats arguments already rejected by lower courts on criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of criminal liability for an offense under Article 368 of the Penal Code, arguing a lack of intent. The court ruled that the appeal's arguments were merely a repetition of criticisms already thoroughly examined and rejected by the appellate judges regarding witness statements and false circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 368 cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: An appeal that merely reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance lacks the requisite novelty and must be declared inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA FORGIA FELICE nato a TRAPANI il 15/05/1967 avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 368 cod. pen. per mancanza di dolo, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 3-4 relativamente alle dichiarazioni del testimone e alla falsa circostanza riferita dal ricorrente in denuncia, risultando rispondenti al vero i fatti accertati dall'operante e giustificativi della contestazione elevata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il consigliere estensore Il Presidente Anna Cri /do Pierlui9i Di Stefano DE.POSTATO IN CAN 1 3 A „),-