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Ordinanza — n. 14473/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as it merely repeats arguments already rejected by lower courts on criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14473/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of criminal liability for an offense under Article 368 of the Penal Code, arguing a lack of intent. The court ruled that the appeal's arguments were merely a repetition of criticisms already thoroughly examined and rejected by the appellate judges regarding witness statements and false circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 368 cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: An appeal that merely reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance lacks the requisite novelty and must be declared inadmissible.

Parole chiave

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criminal liability lack of intent inadmissible appeal repetitive arguments Article 368 Penal Code procedural costs witness testimony denuncia mendace

Disposizioni normative citate

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Art. 368 cod. pen.
Art. 360 c.p.p.
art. 368 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA FORGIA FELICE nato a TRAPANI il 15/05/1967 avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 368 cod. pen. per mancanza di dolo, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 3-4 relativamente alle dichiarazioni del testimone e alla falsa circostanza riferita dal ricorrente in denuncia, risultando rispondenti al vero i fatti accertati dall'operante e giustificativi della contestazione elevata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il consigliere estensore Il Presidente Anna Cri /do Pierlui9i Di Stefano DE.POSTATO IN CAN 1 3 A „),-