Italian Court dismisses appeals on recidivism and excessive sentencing as merely reproducible of already reviewed grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Sylla Ibra and Gueye Aly inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants contested the finding of recidivism and the severity of the punitive treatment, arguing against the specific prior convictions and the length of the sentence. The court rejected these arguments as redundant, noting that the lower courts had already thoroughly examined the specific prior records and determined the new crime demonstrated a continued and heightened capacity to offend, justifying the penalty for resisting public officials and possessing 27 cocaine packages.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals contesting recidivism findings or sentencing severity are inadmissible if they merely reproduce grounds already adequately examined and dismissed by the courts of first instance with correct legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SYLVA IBRA nato il 08/10/2002 GUEYE ALY nato il 27/05/1973 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la ritenuta recidiva e l'eccessività del trattamento sanzionatorio sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche dai giudici di merito (v. pag. 4 relativamente ai precedenti specifici degli imputati, alla luce dei quali il nuovo reato risulta espressivo di perdurante e più elevata capacità a delinquere e relativamente alla pena, ritenuta congrua in relazione alla gravità dei fatti, in particolare, delle modalità della resistenza commessa in danno di due pubblici ufficiali e della detenzione di ben 27 involucri di cocaina destinati alla cessione); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il consigliere estensore Il Presidente Anna Cr1uolo Pierluigi Di Stefano DEPOSITATO IN CANC'O oggi 022 :.;1