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Ordinanza — n. 14470/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds are inadmissible for proposing alternative fact reconstruction rather than citing formal defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14470/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning regarding the crime of resistance was flawed and proposed an alternative factual reconstruction of the events. The court rejected this, ruling that such arguments constitute a re-evaluation of evidence rather than a formal defect in motivation, and noted that previous grounds were already adequately addressed.

Regesto Legislator

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Art. 393 bis cod. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: An appeal challenging the motivation of a criminal judgment is inadmissible if it merely proposes an alternative reconstruction of facts and evidence rather than formally denouncing specific defects in the reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal reconstruction of facts crime of resistance formal defects re-evaluation of evidence attenuating circumstances Corte di Cassazione prova del timore di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 393 bis cod. pen.
Art. 366 cod. proc. pen.
art. 393 bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIELLO NINO nato a CATANIA il 22/11/1987 avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza, non sono deducibili perché solo formalmente denunciano vizi di motivazione, in realtà, propongono una ricostruzione alternativa dei fatti e una rivalutazione delle prove, denunciando il travisamento del fatto - vizio non deducibile-; considerato, inoltre, che detti motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag.5-12 sulla ricostruzione del fatto, articolato in due fasi; sulla condotta oppositiva e aggressiva dell'imputato - del suocero e della compagna- nei confronti dell'operante rimasto a presidiare l'ingresso dell'abitazione da perquisire; sulla inattendibilità dei testi a discarico; sulla non configurabilità dell'esimente di cui all'art. 393 bis cod. pen., anche in forma putativa, in assenza di azione arbitraria e lesiva dell'operante); ritenuto che anche il motivo che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, atteso che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel motivare il diniego è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nella specie (v. pag. 14 per il rilievo assorbente attribuito alla gravità del fatto, alle modalità della condotta ed ai precedenti penali dell'imputato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il consigliere estensore Il Presidente Anna Cri uolo Pierliui Di Stefano DEPOSITATO t4 CA 13 ERIA 1