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Ordinanza — n. 14469/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific legal argumentation on criminal continuity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14469/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to recognize criminal continuity between a prior theft attempt and current tax evasion charges. The court ruled the appeal's sole ground was generic, merely restating a point already thoroughly examined and rejected by the trial judges.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its sole ground is generic and merely reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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criminal continuity tax evasion theft attempt inadmissible appeal generic argumentation Corte di Cassazione spese processuali reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROLLE MADDALENA nato a TORINO il 12/05/1989 avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del mancato riconoscimento della continuazione tra il tentativo di furto, commesso pochi giorni prima, e le evasioni oggetto del giudizio in corso è generico e meramente riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 3 relativamente alla corretta esclusione del vincolo della continuazione per mancanza di preventiva deliberazione delle evasioni al momento della commissione del precedente reato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il consigliere estensore Il Presidente Anna Crisy") Pierluigi Di Stefano ErieSITATO IN " oggi, IL CANCELL