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Ordinanza — n. 14468/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as groundless repetition of already rejected arguments regarding recidivism motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14468/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reasoning on recidivism, arguing it was insufficiently motivated. The court determined this argument merely repeated a previously rejected criticism regarding the specific timing of the prior offense and the resulting increased danger.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal that merely reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the trial court is inadmissible for lack of novelty.

Parole chiave

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recidivism motivation inadmissible appeal repetitive argument Cassation procedure procedural economy recidiva nell'infrazione ripetute violazioni del diritto degli stranieri provvedimento di reinserimento

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAUL FAVE nato il 25/01/1992 avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della ritenuta recidiva è meramente riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 4 relativamente alla corretta contestazione e completa motivazione sulla recidiva specifica infraquinquennale in ragione del precedente specifico, commesso solo un anno prima, sì da far ritenere la commissione del nuovo reato espressione di accresciuta pericolosità, meritevole di aggravio sanzionatorio); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il consigli4 e e estensore Il residente Anna Ciluolo Di Stefano DEPOSITATO IN CANCELLERIA A ogni 1-