Italian Court dismisses appeal as inadmissible for non-justified alternative fact reading and non-appealable defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's reasoning regarding criminal liability and a specific defense, but the court found these arguments merely reproduced previously rejected points rather than presenting new legal issues. Furthermore, the court ruled that the defense in question could not be raised for the first time at this stage of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 393 bis cod. pen.: Appeals must be based on new grounds; arguments merely restating rejected merits or raising defenses not raised in the second instance are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLI' FAUSTO nato a GAGLIANO DEL CAPO il 08/02/1968 avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., non sono deducibili perché solo formalmente denunciano vizi di motivazione, in realtà, propongono una lettura alternativa dei fatti e delle prove; considerato, inoltre, che detti motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag.2-4 relativamente alla sussistenza del reato, alla direzione finalistica delle minacce e alla legittimità degli atti di ufficio in corso); rilevato, peraltro, che la configurabilità della scriminante di cui all'art. 393 bis cod. pen.
è motivo non dedotto in appello, non deducibile per la prima volta in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il consigliere estensore Il i3‘\residente Anna Criscuol PierItàbi Di Stefano DEPOSITATO IN -LLERIAoggi, 7-'