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Ordinanza — n. 14466/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14466/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14466/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOGLIA GIAN LUIGI nato a PINO TORINESE il 21/09/1953 avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso e la memoria depositata; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 368 cod. pen., non sono deducibili perché solo formalmente denunciano violazioni di legge e vizi di motivazione nonché il travisamento del fatto (p.6 del ricorso, vizio non deducibile), in realtà, propongono una ricostruzione alternativa dei fatti e una rivalutazione delle prove; considerato, inoltre, che detti motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag.6-8 relativamente alle circostanze di fatto accertate nel processo svoltosi a carico del Moglia per danneggiamento, resistenza e lesioni, nel corso del quale era stato escluso che il Gilardi fosse autore delle lesioni subite dal ricorrente, essendo stato, invece, aggredito a morsi dal Moglia; alla posizione in cui i due furono trovati dai CC e dai testimoni sentiti; alla riconducibilità delle lesioni al comportamento tenuto dal Moglia in caserma e alla falsità dell'accusa formulata a carico del Gilardi); ritenuto che anche il motivo sul trattamento sanzionatorio non è deducibile a fronte della congrua motivazione resa in sentenza, che valorizza la serie di reati commessa in un breve arco temporale in danno della ex compagna e del nucleo familiare della stessa (pag. 9); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

Regesto Legislator

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art. 368 cod. pen; Ordinanza — n. 14466/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 368 cod. pen., non sono deducibili perché solo formalmente denunciano violazioni di legge e vizi di motivazione nonché il travisamento del fatto (p.6 del ricorso, vizio non deducibile), in realtà, propongono una ricostruzione alternativa dei fatti e una rivalutazione delle prove; considerato, inoltre, che detti motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag.6-8 relativamente alle circostanze di fatto accertate nel processo svoltosi a carico del Moglia per danneggiamento, resistenza e lesioni, nel corso del quale era stato escluso che il Gilardi fosse autore delle lesioni subite dal ricorrente, essendo stato, invece, aggredito a morsi dal Moglia; alla posizione in cui i due furono trovati dai CC e dai testimoni sentiti; alla riconducibilità delle lesioni al comportamento tenuto dal Moglia in caserma e alla falsità dell'accusa formulata a carico del Gilardi); ritenuto che anche il motivo sul trattamento sanzionatorio non è deducibile a fronte della congrua motivazione resa in sentenza, che valorizza la serie di reati commessa in un breve arco temporale in danno della ex compagna e del nucleo familiare della stessa (pag. 9); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

Parole chiave

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accuse di abuso allegazioni fattuali non credibili reiterazione di reati penali ricorso per cassazione nozione di molestie perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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art. 368 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOGLIA GIAN LUIGI nato a PINO TORINESE il 21/09/1953 avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso e la memoria depositata; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 368 cod. pen., non sono deducibili perché solo formalmente denunciano violazioni di legge e vizi di motivazione nonché il travisamento del fatto (p.6 del ricorso, vizio non deducibile), in realtà, propongono una ricostruzione alternativa dei fatti e una rivalutazione delle prove; considerato, inoltre, che detti motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag.6-8 relativamente alle circostanze di fatto accertate nel processo svoltosi a carico del Moglia per danneggiamento, resistenza e lesioni, nel corso del quale era stato escluso che il Gilardi fosse autore delle lesioni subite dal ricorrente, essendo stato, invece, aggredito a morsi dal Moglia; alla posizione in cui i due furono trovati dai CC e dai testimoni sentiti; alla riconducibilità delle lesioni al comportamento tenuto dal Moglia in caserma e alla falsità dell'accusa formulata a carico del Gilardi); ritenuto che anche il motivo sul trattamento sanzionatorio non è deducibile a fronte della congrua motivazione resa in sentenza, che valorizza la serie di reati commessa in un breve arco temporale in danno della ex compagna e del nucleo familiare della stessa (pag. 9); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il consigliere tensore Il iresidente Anna Crisc Pieriu • Di Stefano DEPOSITATO IN CAN LERIA