Ordinanza — n. 14465/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEHARAJ BUSHI nato il 15/01/1989 avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, nonostante l'erronea indicazione del termine di scadenza per la proposizione dell'appello - 12 ottobre 2019 anziché 26 novembre 2019-, l'appello, proposto in data 20 dicembre 2019, era pacificamente tardivo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il consigliere estensore Il Presidente Anna Crisc lo Pierluigi" Stefano "111...LE.R1A OFKrITATO N C ogg. 1 ------ 3
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 14465/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il consigliere estensore Il Presidente Anna Crisc lo Pierluigi" Stefano "111...LE.R1A OFKrITATO N C ogg. 1 ------ 3