Ordinanza — n. 14463/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PLACIDI MICHELE nato a PESCARA il 29/09/1981 avverso l'ordinanza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; U/ ' visti gli atti e la ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentato da Placidi Michele; OSSERVA Ritenuto che la censura secondo cui la dichiarata inammissibilità dell'atto di appello fosse errata essendo lo stesso sufficientemente specifico, risulta affermazione generica e manifestamente infondata avendo la Corte territoriale rappresentato l'assenza di una concreta critica rivolta alla parte della decisione impugnata in punto di riconoscimento di circostanze generiche; che, invero, proprio per colmare l'evidente lacuna lo stesso ricorrente fa riferimento al fatto che le ragioni alla base del riconoscimento di dette attenuanti fossero "ben note al Tribunale poiché emerse nel dibattimento", così confermando quanto affermato dalla Corte di appello in ordine alla carenza di un utile atto di gravame; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 14463/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PLACIDI MICHELE nato a PESCARA il 29/09/1981 avverso l'ordinanza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; U/ ' visti gli atti e la ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentato da Placidi Michele; OSSERVA Ritenuto che la censura secondo cui la dichiarata inammissibilità dell'atto di appello fosse errata essendo lo stesso sufficientemente specifico, risulta affermazione generica e manifestamente infondata avendo la Corte territoriale rappresentato l'assenza di una concreta critica rivolta alla parte della decisione impugnata in punto di riconoscimento di circostanze generiche; che, invero, proprio per colmare l'evidente lacuna lo stesso ricorrente fa riferimento al fatto che le ragioni alla base del riconoscimento di dette attenuanti fossero "ben note al Tribunale poiché emerse nel dibattimento", così confermando quanto affermato dalla Corte di appello in ordine alla carenza di un utile atto di gravame; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PLACIDI MICHELE nato a PESCARA il 29/09/1981 avverso l'ordinanza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; U/ ' visti gli atti e la ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentato da Placidi Michele; OSSERVA Ritenuto che la censura secondo cui la dichiarata inammissibilità dell'atto di appello fosse errata essendo lo stesso sufficientemente specifico, risulta affermazione generica e manifestamente infondata avendo la Corte territoriale rappresentato l'assenza di una concreta critica rivolta alla parte della decisione impugnata in punto di riconoscimento di circostanze generiche; che, invero, proprio per colmare l'evidente lacuna lo stesso ricorrente fa riferimento al fatto che le ragioni alla base del riconoscimento di dette attenuanti fossero "ben note al Tribunale poiché emerse nel dibattimento", così confermando quanto affermato dalla Corte di appello in ordine alla carenza di un utile atto di gravame; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022. Il Consigliere estensore Il PresCente Antonio Costantini Pierluigi Di "t‘efano DEPOSITATO IN CA i 3