Cassation court dismisses appeal claiming non-service of citation, ruling notification was validly made to the lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the citation decree was never served. The appellant argued non-notification, but the lower court had already established the document was delivered to his lawyer on April 13, 2017, via a digitally accepted receipt. The cassation court affirmed this finding as manifestly unfounded and reiterative of prior rulings, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 361 c.p.c.: The appeal alleging non-service of the citation decree is inadmissible when the lower court has already proven valid notification to the appointed lawyer through a digitally accepted receipt, rendering the claim manifestly unfounded.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTALUCIA LUCIANO nato a FRANCAVILLA AL MARE il 28/07/1968 avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; "la visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Santalucia Luciano; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce l'omessa notifica risulta manifestamente infondato oltre che reiterativo di analoga censura formulata in sede di gravame a cui la Corte di merito ha fornito completa risposta nella parte in cui, contrariamente a quanto ribadito nel ricorso per cassazione, ha messo in evidenza che la notifica del decreto di citazione è stato notificato il 13 aprile 2017 all'avvocato Davide Campli sia come difensore di fiducia che come domiciliatario, atto ritualmente accettato telematicamente dallo studio del medesimo avvocato che pertanto non poteva non esserne a conoscenza; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022. Il Consigliere estensore Il Pr9sItteQte Antonio Costantini Pierluigi Di Stefano DE?0S:TATO IN CAN LLERIA '- cgc», 1 3