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Ordinanza — n. 14459/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14459/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14459/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERASOLI FABIO nato a PESCARA il 01/07/1996 avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Cerasoli Fabio; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento ai motivi attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla ritenuta esistenza dell'elemento soggettivo, il ricorso risulta generico e manifestamente infondato avendo la Corte territoriale fornito ineccepibile risposta in ordine alla consapevole aggressione fisica e verbale portata nei confronti delle forze di polizia intervenute per sedare una lite ingaggiata dal ricorrente con un cittadino extracomunitario all'interno di un bar, condotta finalizzata ad impedire il degenerare dell'ordine pubblico che palesa la sussistenza del necessario elemento soggettivo ai fini della configurazione del delitto contestato; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14459/2022 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERASOLI FABIO nato a PESCARA il 01/07/1996 avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Cerasoli Fabio; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento ai motivi attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla ritenuta esistenza dell'elemento soggettivo, il ricorso risulta generico e manifestamente infondato avendo la Corte territoriale fornito ineccepibile risposta in ordine alla consapevole aggressione fisica e verbale portata nei confronti delle forze di polizia intervenute per sedare una lite ingaggiata dal ricorrente con un cittadino extracomunitario all'interno di un bar, condotta finalizzata ad impedire il degenerare dell'ordine pubblico che palesa la sussistenza del necessario elemento soggettivo ai fini della configurazione del delitto contestato; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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violenza o minaccia contro le autorità minaccia all'ordine pubblico pubblica istigazione a delinquere aggressione fisica impedimento di un atto dell'autorità reati violenti
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERASOLI FABIO nato a PESCARA il 01/07/1996 avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Cerasoli Fabio; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento ai motivi attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla ritenuta esistenza dell'elemento soggettivo, il ricorso risulta generico e manifestamente infondato avendo la Corte territoriale fornito ineccepibile risposta in ordine alla consapevole aggressione fisica e verbale portata nei confronti delle forze di polizia intervenute per sedare una lite ingaggiata dal ricorrente con un cittadino extracomunitario all'interno di un bar, condotta finalizzata ad impedire il degenerare dell'ordine pubblico che palesa la sussistenza del necessario elemento soggettivo ai fini della configurazione del delitto contestato; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Costantini Pierluigi Di Stefano DEPOSITATO IN C :LIERIA gsg1•