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Ordinanza — n. 14458/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14458/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14458/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARODI LUCA nato a VASTO il 23/01/1963 avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Sarodi Luca; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento al primo e terzo motivo con cui si contesta la ricostruzione operata dai giudici di merito quanto a valutazione delle emergenze probatorie con particolare riferimento alla versione resa dalla parte offesa, il ricorso risulta riproduttivo e declinato in fatto nella parte in cui vorrebbe accreditare un differente svolgimento dei fatti ed un difforme significato degli elementi processuali rettamente apprezzati; ritenuto che con riferimento al secondo motivo, attraverso il quale si censura l'utilizzazione delle dichiarazioni rese dal Cassia, ritenuto parte offesa ma in realtà imputato in procedimento connesso ascoltato senza i previ avvisi, la censura si rivela aspecifica nella parte in cui non prende in considerazione che i Giudici di merito hanno attribuito valenza determinante alla dichiarazione resa dalla barista presente che ha narrato nei particolare gli episodi dimostrandosi equidistante nel racconto della descrizione degli eventi; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14458/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARODI LUCA nato a VASTO il 23/01/1963 avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Sarodi Luca; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento al primo e terzo motivo con cui si contesta la ricostruzione operata dai giudici di merito quanto a valutazione delle emergenze probatorie con particolare riferimento alla versione resa dalla parte offesa, il ricorso risulta riproduttivo e declinato in fatto nella parte in cui vorrebbe accreditare un differente svolgimento dei fatti ed un difforme significato degli elementi processuali rettamente apprezzati; ritenuto che con riferimento al secondo motivo, attraverso il quale si censura l'utilizzazione delle dichiarazioni rese dal Cassia, ritenuto parte offesa ma in realtà imputato in procedimento connesso ascoltato senza i previ avvisi, la censura si rivela aspecifica nella parte in cui non prende in considerazione che i Giudici di merito hanno attribuito valenza determinante alla dichiarazione resa dalla barista presente che ha narrato nei particolare gli episodi dimostrandosi equidistante nel racconto della descrizione degli eventi; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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testimonianza facoltà di astenersi dal testimoniare dichiarazioni inverosimili diritto alla prova confessione pericolo di collusione con testimoni
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARODI LUCA nato a VASTO il 23/01/1963 avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Sarodi Luca; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento al primo e terzo motivo con cui si contesta la ricostruzione operata dai giudici di merito quanto a valutazione delle emergenze probatorie con particolare riferimento alla versione resa dalla parte offesa, il ricorso risulta riproduttivo e declinato in fatto nella parte in cui vorrebbe accreditare un differente svolgimento dei fatti ed un difforme significato degli elementi processuali rettamente apprezzati; ritenuto che con riferimento al secondo motivo, attraverso il quale si censura l'utilizzazione delle dichiarazioni rese dal Cassia, ritenuto parte offesa ma in realtà imputato in procedimento connesso ascoltato senza i previ avvisi, la censura si rivela aspecifica nella parte in cui non prende in considerazione che i Giudici di merito hanno attribuito valenza determinante alla dichiarazione resa dalla barista presente che ha narrato nei particolare gli episodi dimostrandosi equidistante nel racconto della descrizione degli eventi; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022. Il Consigliere estensore Il Pre,54tiete Antonio Costantini Pierluigi Di Stefano DEPOSITATO IN CANC ER