Italian Court dismisses appeal on criminal conviction for resisting public officials and denies suspended sentence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning was flawed regarding the nature of his conduct and the denial of mitigating circumstances. The court rejected these claims, noting that the appellant's arguments were repetitive and that the lower court correctly assessed the severity of his violent actions and lack of favorable future prospects.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 362 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals that merely reiterate censure already fully examined by the territorial court without presenting new grounds or distinct legal arguments are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TEBBAA EL MOSTAFA nato il 31/03/1992 avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Tebbaa El Mostafa; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento al motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale in concorso con ignoti di cui al capo a), il ricorso risulta reiterativo di censure adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale che ha fornito completa risposta allorché ha rilevato come la condotta del ricorrente, unitariamente considerata, fosse stata apprezzata quale dimostrazione della condivisione della guida dell'auto su cui viaggiava, motivazione che il ricorrente censura tentando si assegnare una lettura riduttiva ed alternativa delle risultanze processuali, operazione preclusa in sede di legittimità; ritenuto che versate in fatto sono le censure rivolte al trattamento sanzionatorio ed alle denegate circostanze attenuanti generiche oltre che ai negati benefici, avendo la Corte di merito fatto pertinente riferimento alla gravità della complessiva condotta violenta (messa in evidenza con lo speronamento dell'auto delle forze di polizia), oltre dalla assenza di elementi favorevolmente apprezzabili; anche ai fini della invocata sospensione condizionale è stata correttamente valorizzata l'esistenza di precedenti penali, l'assenza di occupazione e di stabile dimora, elementi che deponevano per la esclusione di una prognosi favorevole circa il futuro contegno del ricorrente; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022. Il Consigliere estensore Il PF"è 'dente Antonio Costantini Pierluigi D tefano DF:3n."' TATO IN CANCF LER