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Ordinanza — n. 14456/2022 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal as generic, reiterating lower court's finding on military duty and public order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14456/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Simone Sola inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's argument regarding the Guardia di Finanza officer's absence from service was generic and repetitive of issues already resolved by the Court of Appeal. The lower court correctly determined that the officer had a legal duty to intervene to preserve public order against the appellant's violent and insulting behavior, leaving no room for a legitimate reaction under the relevant penal code provision.

Regesto Legislator

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Art. 393-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible when it merely reiterates generic censure regarding a military officer's duty to intervene for public order, which the lower court has already adequately examined and rejected.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic censure reiterative argument public order preservation military duty insult and threat Cassa delle ammende reati contro la pubblica autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 393-bis cod. pen.
art. 393-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLA SIMONE nato a PESCARA il 05/11/1991 avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Sola Simone; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento al motivo con cui si deduce che il maresciallo Vernarelli Daniele appartenente alla Guardia di Finanza non fosse in servizio e pertanto non abilitato ad intervenire e richiedere i documenti, il ricorso risulta generico e reiterativo di censure adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale che ha fornito ineccepibile risposta allorché ha rilevato come il maresciallo avesse, non solo il diritto, ma il dovere di intervenire per il impedire la protrazione dell'azione tesa a preservare l'ordine e sicurezza pubblica pregiudicata dall'azione del ricorrente intento ad atteggiamenti violenti e ingiuriosi nei confronti di passanti; detta situazione non lasciava spazio a legittime reazioni ex art. 393-bis cod. pen. da parte del ricorrente che, appreso della qualifica e delle funzioni del militare ha ingiuriato, minacciato ed aggredito il medesimo che riportava lesioni, omettendo di declinare le generalità; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022. Il Consigliere estensore Il Presi nte Antonio Costantini Pierluigi Di tefano ID1753WrATO IN CAN EL