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Ordinanza — n. 14455/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against sentence reduction via settlement agreement under Art. 599-bis CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14455/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenges a sentence reduction granted pursuant to a settlement agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for vitiations in the reasoning, but the court noted that such agreements require joint evaluation by the parties and judicial control of the agreement's compliance with statutory limits. Consequently, the court ruled that appeals against these specific determinations are not permissible under Article 610, paragraph 5-bis, of the same code.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against sentence reductions granted via settlement agreements under Art. 599-bis are inadmissible as the agreement constitutes a joint evaluation of facts and law binding the parties.

Parole chiave

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settlement agreement sentence reduction appeal inadmissibility joint evaluation Criminal Procedure Code allegazioni d'asilo contraddittorie motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Paolo Chiacchio, per mezzo del difensore, impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di L'Aquila, su concorde richiesta delle parti e preso atto della rinuncia ai motivi di appello, ha rideterminato la pena, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
ex art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 56 of Law 103/2017
pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n.
art. 599-bis cod. proc. pen
Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo lo stesso sperimentabile avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIACCHIO PAOLO (CUI 007WTFL) nato a MONTENERO DI BISACCIA il 10/07/1962 avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAisiat-e-a-vv-i-so-alle-p-arti; 1—<-/ udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Paolo Chiacchio, per mezzo del difensore, impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di L'Aquila, su concorde richiesta delle parti e preso atto della rinuncia ai motivi di appello, ha rideterminato la pena, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in mesi otto di reclusione in ordine al delitto di evasione.

2. Il ricorrente denuncia vizi di motivazione.

3. Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo lo stesso sperimentabile avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

4. Il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull'entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiunta dell'impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che l'accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall'art. 599-bis cod. proc. pen., operazione nel caso compiuta attraverso il richiamo alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena.

5. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere relatore 1.`t'residente Antonio Costantini Pigrliligi Di Stefano DEPOSITATO IN CANCE 1 3 AP 1A 1°L C