Italian Court dismisses appeal against sentencing order as it lacks statutory grounds for cassation review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the grounds raised by the appellant did not fall within the specific exceptions permitted for appeals against sentencing orders. The appellant challenged the reasoning of the lower court's application of justice regarding an escape charge, but the law restricts such appeals to issues regarding the defendant's will, the link between the request and the sentence, legal qualification, or legality of the penalty. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, seconda parte c.p.p.: Appeals against sentencing orders are admissible only for specific statutory grounds; all other challenges to the reasoning are inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUSOVIC CRISTIAN nato a ROMA il 14/10/1994 avverso la sentenza del 23/09/2021 del TRIBUNALE di ROMA1ato-avAdsa-a-Lie-PaFt-4- ( udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Husovic Cristian impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la ritenuta di giustizia in ordine al delitto di evasione.
2. Il ricorrente deduce vizi di motivazioni.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. Il ricorso per cassazione, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
4. Al di fuori di dette ipotesi, la Corte di cassazione dichiara, pertanto, l'inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2-bis e dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art. 610, che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato.
5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere relatore Il Pres ente ntonio Costantini Pierluigi I Stefano DEPOSTATO IN C