Cassation court dismisses appeal for generic lack of motivation regarding public official intimidation charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal by Pacor Dario inadmissible due to its generic and repetitive nature. The lower court had already addressed the claim that Pacor intimidated a Guardia di Finanza officer who stopped his late-night, unauthorized entry into a condominium and refused to identify himself. The Court rejected the appeal because it offered no new arguments beyond those adequately examined by the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and reiterative of censure already adequately examined by the territorial court, which provided an impeccable response to the alleged lack of motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACOR DARIO nato a TRIESTE il 21/02/1966 avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Pacor Dario; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento ai motivi attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, il ricorso risulta generico e reiterativo di censure adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale che fornito ineccepibile risposta allorché ha rilevato come il ricorrente avesse minacciato il pubblico ufficiale, che aveva immediatamente palesato il proprio ruolo di appartenente alla Guardia di Finanza, intervenuto per impedire che continuasse a disturbare il condominio in tempo di notte ove si era introdotto clandestinamente, suonando insistentemente il campanello dell'abitazione di Marchi Monica per costringerla ad aprire la porta; occasione in cui, pur richiesto delle generalità, si rifiutava di declinarle; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente tonio Costantini Pierluigi EStefano C1'.:11.7n10 IN CAN ' r.P.A i 3 A