Italian Court dismisses appeal regarding prison escape during COVID-19 visit restrictions as inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Ruggiero Domenico inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that judges failed to integrate the crime of escape occurring during COVID-19 visit restrictions, but the court found this argument factually unsupported. The court determined the lower court correctly identified the appellant's escape as a distinct event that negated the non-prosecution defense under Article 131-bis of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 364 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellant attempts to reconstruct events through an alternative analysis that contradicts the factual findings of the lower court regarding the dynamic unfolding of the criminal act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGIERO DOMENICO nato a FOGGIA il 02/12/1992 avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; Ly( visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentato da Ruggiero Domenico; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento alla censura in ordine all 'integrazione del delitto di evasione dalla Casa di detenzione di Foggia in occasione dei tumulti verificatisi in occasione delle emesse disposizioni che limitavano i colloqui con i familiari in carcere per motivi sanitari (COVID 19), il motivo risulta indeducibilità in quanto versato in fatto, in quanto tende a ricostruire gli eventi secondo differente ed alternativa analisi effettuata dai Giudici di merito che hanno messo in evidenza come il ricorrente avesse approfittato dei disordini per fuggire dal carcere poi inseguito e raggiunto da parte del personale di polizia che ne bloccava la fuga; rilevato che l'evento, la cui pregnanza è stata messa in luce nel suo dinamico dipanarsi, anche ai fini dell 'esclusa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., viene confutato attraverso il tentativo di sminuirne la rilevanza, rettamente apprezzata dalla Corte territoriale; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 25/03/2022. Il Consigliere estensore Il esidente Antonio Costantini Pie lui Di Stefano DEPOSITATO IN CLLtRIA oggi, 1