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Ordinanza — n. 14448/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14448/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14448/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO SAVERIO nato a FOGGIA il 25/06/1996 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Bruno Saverio; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento ai dedotti vizi di motivazione in ordine alla ritenuta equivalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, completa risulta la motivazione della Corte territoriale che ha spiegato i criteri utilizzati per la rideterminazione della pena, tra l'altro apportando una significativa riduzione della stessa per le riconosciute circostanze attenuanti generiche; ed invero, in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (Sez. 5, n. 5579 del 26/09/2013, dep. 2014, Sub, Rv. 258874). rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14448/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 5, n. 5579 del 26/09/2013, dep. 2014, Sub, Rv. 258874). rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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spese di esecuzione condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale pena pecuniaria non riscuotibile pagamento dell'ammenda anticipo delle spese
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO SAVERIO nato a FOGGIA il 25/06/1996 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Bruno Saverio; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento ai dedotti vizi di motivazione in ordine alla ritenuta equivalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, completa risulta la motivazione della Corte territoriale che ha spiegato i criteri utilizzati per la rideterminazione della pena, tra l'altro apportando una significativa riduzione della stessa per le riconosciute circostanze attenuanti generiche; ed invero, in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (Sez. 5, n. 5579 del 26/09/2013, dep. 2014, Sub, Rv. 258874). rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere estensore Il Pre dente Antonio Costantini Pierluig Stefano