Cassation court dismisses appeal as generic and infounded regarding evasion, mitigation, and prescription.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's arguments regarding the crime of evasion, the lack of statutory mitigation, and the statute of limitations were deemed generic and infounded. The court rejected the claims because they merely reiterated previous criticisms without specific new grounds, and the facts regarding the appellant's presence at the hospital and the elapsed time since the offense clearly negated the alleged defenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385, fourth comma, cod. pen.; Art. 600, cod. proc. pen.: Appeals must be specific; generic reiterations of prior criticisms are inadmissible, and the statute of limitations is calculated from the date of the offense, not suspension periods.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIROZZI ANGELO nato a EBOLI il 10/01/1978 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentato da Pirozzi Angelo; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento alla censurava in ordine alla sussistenza del reato di evasione e relativa valutazione degli elementi probatori posti a base della decisione, il ricorso si presenta generico non enunciando specificatamente le ragioni alla base delle apodittiche critiche rivolte alla decisione; la Corte di appello ha spiegato le ragioni che consentivano di ritenere che fosse proprio il ricorrente quello visto dal Mar.
Salerno che aveva accertato l'avvenuta evasione anche attraverso la verificata assenza presso l'Ospedale di Eboli ove era ristretto agli arresti domiciliari, evenienza confermata da altro teste qualificato che aveva visto Pirozzi nel piazzale dell'Ospedale seduto su una panchina; ritenuto che, quanto all'esclusa sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen., il motivo si presenta generico in quanto reiterativo di censure già prospettate in sede di merito a cui la Corte di merito ha reso attenta risposta facendo presente come il ricorrente non fosse rientrato spontaneamente ma solo quando sollecitato in tal senso dall'app.
Pisapia; rilevato che, quanto all'invocata prescrizione, il motivo è manifestamente infondato, vista la presenza di 817 giorni di sospensione che, in ragione del reato commesso in data 8 luglio 2012, consentono di ritenere con decorsi i relativi termini che spireranno il 4 aprile 2022; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/03/2022. Il Consigliere estensore Il Pre nte Antonio Costantini PierluigI Di Stefano DEPOSITATO IN CAN , kLERI