Cassation appeal against partial justice application dismissed for inadmissibility due to lack of statutory grounds under Art. 448.2-bis. The court rejected the appeal as it did not cite admissible grounds for cassation. The ruling established that appeals against partial justice applications are strictly limited to specific statutory grounds. The court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The decision clarified the scope of admissible grounds for cassation in this context. The court emphasized the special nature of the simplified procedure for such appeals. The ruling reinforced the strict interpretation of admissible grounds for cassation. The court maintained that the appeal lacked the required statutory basis for admissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible ex officio because the grounds cited by the appellant fell outside the statutory limitations for appeals against partial justice applications. The appellant argued for vices of reasoning, but the court held that under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure, only specific grounds such as lack of correlation between the request and the judgment or legal error in qualification are admissible. Consequently, the court ruled that the appeal was procedurally barred and ordered the appellant to bear the litigation costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis; Art. 610, comma 5-bis, second paragraph, cod. proc. pen.: Appeals against partial justice applications are admissible only for specific statutory grounds, excluding general vices of reasoning.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENFAKIKA ABDELKABIR - C.U.I. 04H9ITP nato il 06/10/1997 avverso la sentenza del 03/07/2021 del TRIBUNALE di NOVARA(dato avviso alle parti;-1 udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Benfakika Abdelkabir impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la ritenuta di giustizia in ordine al delitto di evasione.
2. Il ricorrente deduce vizi di motivazioni.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. Il ricorso per cassazione, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448„ comma 2-bis cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
4. Al di fuori di dette ipotesi, la Corte di cassazione dichiara, pertanto, l'inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2-bis e dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art. 610, che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato.
5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere relatore Il P sidente Antonio Costantini Pieriuig Di Stefano DETATO IN C LLERIA 1 3 2