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Ordinanza — n. 14433/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14433/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14433/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HABBAT YOUSSEF (CUI 05WDIH8) nato il 19/06/2001 avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di El Habbat Youssef; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento ai motivi attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità quanto al capo E) di vendita di 40 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina a Catacchi Eugenio (artt.81 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90) nonché vizi di motivazione e violazione di legge quanto alla disposta espulsione, il ricorso risulta generico e manifestamente infondato avendo la Corte territoriale fornito ineccepibile risposta rispetto a critiche che vengono reiterate in questa sede: quanto al primo motivo, la Corte ha apprezzato le dichiarazioni dell'acquirente dello stupefacente che ha ritenuto, per il tenore delle affermazioni e l'assenza di elementi che deponessero in diverso senso, assolutamente credibile apprezzando il contenuto del verbale utilizzato nell'ambito del giudizio abbreviato; quanto all'espulsione, ha ben messo in evidenza la personalità del ricorrente, ricavabile dalle plurime implicazioni penali, nonostante la giovane età, tanto da far ritenere che il medesimo vivesse in Italia solo con i proventi dello spaccio di sostanze stupefacenti; affermazione che risulta sorretta da idonea motivazione che il ricorrente confuta attraverso un generico riferimento ad attività lavorativa in nero comunque in alcun modo supportata; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14433/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90) nonché vizi di motivazione e violazione di legge quanto alla disposta espulsione, il ricorso risulta generico e manifestamente infondato avendo la Corte territoriale fornito ineccepibile risposta rispetto a critiche che vengono reiterate in questa sede: quanto al primo motivo, la Corte ha apprezzato le dichiarazioni dell'acquirente dello stupefacente che ha ritenuto, per il tenore delle affermazioni e l'assenza di elementi che deponessero in diverso senso, assolutamente credibile apprezzando il contenuto del verbale utilizzato nell'ambito del giudizio abbreviato; quanto all'espulsione, ha ben messo in evidenza la personalità del ricorrente, ricavabile dalle plurime implicazioni penali, nonostante la giovane età, tanto da far ritenere che il medesimo vivesse in Italia solo con i proventi dello spaccio di sostanze stupefacenti; affermazione che risulta sorretta da idonea motivazione che il ricorrente confuta attraverso un generico riferimento ad attività lavorativa in nero comunque in alcun modo supportata; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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traffico qualificato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti difesa contro le pratiche commerciali illecite consumo di canapa eccezione di illegalità contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HABBAT YOUSSEF (CUI 05WDIH8) nato il 19/06/2001 avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di El Habbat Youssef; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento ai motivi attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità quanto al capo E) di vendita di 40 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina a Catacchi Eugenio (artt.81 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90) nonché vizi di motivazione e violazione di legge quanto alla disposta espulsione, il ricorso risulta generico e manifestamente infondato avendo la Corte territoriale fornito ineccepibile risposta rispetto a critiche che vengono reiterate in questa sede: quanto al primo motivo, la Corte ha apprezzato le dichiarazioni dell'acquirente dello stupefacente che ha ritenuto, per il tenore delle affermazioni e l'assenza di elementi che deponessero in diverso senso, assolutamente credibile apprezzando il contenuto del verbale utilizzato nell'ambito del giudizio abbreviato; quanto all'espulsione, ha ben messo in evidenza la personalità del ricorrente, ricavabile dalle plurime implicazioni penali, nonostante la giovane età, tanto da far ritenere che il medesimo vivesse in Italia solo con i proventi dello spaccio di sostanze stupefacenti; affermazione che risulta sorretta da idonea motivazione che il ricorrente confuta attraverso un generico riferimento ad attività lavorativa in nero comunque in alcun modo supportata; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022. Il Consigliere estensore An Il P/à-h:I-ente tonio Costantini Pierltiigi Di Stefano Lce DEPOSiTATO CANCP LENA