Cassation court dismisses appeal as generic and unfounded regarding subjective fault and remorse mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a lack of subjective fault and the absence of an attenuating circumstance for remorse, claiming the lower court erred in distinguishing his withdrawal of the complaint from a retraction. The court rejected these arguments as generic and unfounded, noting that the territorial court correctly identified the withdrawal occurred only during the investigation's contestation of the complaint's accuracy regarding the appellant's role in avoiding payment obligations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal is inadmissible if it is generic and manifestly unfounded, particularly when the lower court has provided an impeccable response to arguments regarding subjective fault and the recognition of remorse as an attenuating circumstance.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLITANO SALVATORE nato a NAPOLI il 14/10/1976 avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Napolitano Salvatore e la memoria trasmessa il 5 marzo 2022 con cui ribadisce le ragioni del ricorso; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento ai motivi che deducono vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità sotto il profilo dell'elemento soggettivo nonché in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante del ravvedimento operoso, il ricorso risulta generico e manifestamente infondato avendo la Corte territoriale fornito ineccepibile risposta: ha rilevato che il ricorrente aveva rimesso la querela, atto non sovrapponibile alla ritrattazione, solo in occasione della contestazione da parte degli investigatori che la denuncia presentata non corrispondesse alle acquisizioni ed indagini operate da cui emergeva che l'autore dei contratti di attivazione di utenze telefoniche era proprio il ricorrente che in tal modo aveva voluto evitare di pagare gli oneri nascenti da tali negozi; motivazione a cui il ricorrente oppone censure adeguatamente confutate e corrispondenti a quanto riprodotto nella memoria presentata il 5 marzo 2022; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022. Il Consigliere estensore Il Pre'Sidente Ant nio Costantini Pierluigi Di Stefano ( DEPOSITATO IN CANC;s