Italian Court dismisses appeal regarding criminal liability for assault on a public official, citing lack of specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Crisafi Gaetano inadmissible. The lower court had convicted the appellant of assault on a public official but granted generic mitigating circumstances, reducing the sentence to nine months. The Court rejected the appellant's arguments regarding the lack of specific justification for his conviction, noting that the trial court adequately addressed these points and properly reduced the penalty within legal limits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 393-bis cod. pen.: The Court of Cassation holds that appeals based on vague allegations of legal violation or lack of specific reasoning are inadmissible when the lower court has already thoroughly examined and refuted the arguments with correct legal grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISAFI GAETANO nato a PALERMO il 17/08/1982 avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Crisafi Gaetano; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento ai dedotti vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla responsabilità per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. sotto il profilo dell'esclusa esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen., i motivi, oltre che privi della necessaria specificità, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, motivi che non confutano le ragioni poste alla base del ricorso (pag. 2, ultimo capoverso, sentenza), specie nella parte in cui la Corte territoriale rileva come la condotta aggressiva si realizzava senza che il pubblico ufficiale, nel mentre si apprestava ad accompagnarlo verso altra zona della casa circondariale, avesse profferito alcunché, circostanza che faceva venir meno in radice la giustificazione addotta secondo cui il ricorrente fosse intimamente convinto di aver ricevuto un torto riconducibile al divieto di poter parlare con il proprio avvocato; rilevato che in ordine al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha rideterminato la stessa concedendo le attenuanti generiche seppure non nella loro massima estensione, adeguatamente motivando le ragioni che avevano portato a determinare la pena base appena al di sopra (nove mesi di reclusione) del minimo edittale; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere estensore ILErdente Antonio Costantini Pierluigi Di Stefano DEPOSA