Cassation appeal dismissed for generic grounds; appeal lacks specific factual and legal arguments required by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the appellant. The appellant criticized the lower court's findings on liability and sentencing without specifying the precise factual or legal reasons for these criticisms. The court ruled that an appeal is inadmissible for genericity if it fails to articulate the specific correlation between the arguments in the appealed decision and those presented in the appeal, citing established precedent regarding the requirement for specific motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible for genericity if the grounds do not contain a precise exposition of the factual or legal reasons to be verified, failing to establish a specific correlation between the arguments of the appealed decision and those of the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA ROSA ALESSANDRO nato a ACIREALE il 14/09/1993 avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentato da La Rosa Alessandro; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento alla censura in ordine ai dedotti vizi di motivazione per la ritenuta responsabilità e di violazione di legge quanto a trattamento sanzionatorio, il ricorso si presenta generico non enunciando specificatamente le ragioni alla base delle apodittiche critiche rivolte alla decisione; considerato che, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi non contengano la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980), tenuto conto che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato che la Corte di appello ha spiegato nel dettaglio le ragioni che facevano ritenere sussistenti gli elementi oggettivi e soggettivo dei reati contestati posti in essere attraverso l'azione di accelerazione del ciclomotore sul quale viaggiava in direzione dei militari addetti al controllo; ha evidenziato come proprio tale deliberata condotta avesse causato le lesioni ad uno dei pubblici ufficiali, negando invece che ciò fosse dipeso dalla rovinosa caduta del ciclomotore, fatto verificatosi solo successivamente; quanto alla pena ha dato conto delle ragioni alla base della sua determinazione sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. palesando, altresì le ragioni che impedivano il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il riswrrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022. Il Consigliere estensore Presidente Antonio Costantini Pierlbkij Di Stefano DEPOSITATO IN C C_ELLERI , A PR